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P (principiante) da stampare e applicare al vetro posteriore

 

 

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LA  CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE  C.Q.C.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni generali.

Al fine di migliorare la sicurezza stradale e del conducente, la Direttiva Comunitaria 2003/59/CE del 15.9.2003 ha previsto che, per la guida di veicoli impegnati in operazioni di autotrasporto professionale per cui è richiesta la patente C, C+E, D e D+E, il conducente sia titolare anche di una “Carta di Qualificazione del Conducente” (CQC) che attesti la sua particolare formazione professionale.

 

La Direttiva 2003/59/CE è stata recepita nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo 21.11.2005 n. 286. 

 

La CQC è rilasciata per due modalità di trasporto:

  • per i veicoli adibiti al trasporto di cose; (C.Q.C. Merci)
  • per i veicoli adibiti al trasporto di persone. (C.Q.C. Persone)

 

La CQC per trasporto di persone non consente la guida di veicoli per trasporto di cose e viceversa. Il conducente, tuttavia, può essere abilitato per entrambe le tipologie di trasporto.

 

Nulla cambia, invece, per quanto riguarda la conduzione di taxi e di autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente, per i quali continua ad essere richiesto il possesso del solo “Certificato di Abilitazione Professionale” (CAP) di tipo KB.

 

La CQC è valida per la durata di 5 anni ed è rinnovabile alla scadenza. L’eventuale revoca o sospensione della patente di guida comporta automaticamente l'inefficacia della CQC.

 

L'obbligo di possedere la CQC per la guida dei veicoli professionali decorre:

  • dal 10 settembre 2008 per il trasporto di persone;
  • dal 10 settembre 2009 per il trasporto di cose.

Il nuovo documento sostituirà gradualmente i “Certificati di abilitazione professionale”; di conseguenza, a decorrere dalle date indicate, tutti i CAP tipo KD e quelli di tipo KC per la conduzione di veicoli professionali, non saranno più rilasciati.

 

Dopo tali scadenze, coloro che sono già titolari di questi certificati e intendono continuare a guidare veicoli impegnati nelle attività di autotrasporto professionale, devono necessariamente munirsi della CQC che (in alcuni casi e fino alla data del 4 aprile 2010), può essere ottenuta anche per conversione senza superare un esame di qualificazione.

 

Le sanzioni previste dal Codice della strada per la circolazione con patente scaduta o senza il CAP si applicano anche per la guida senza CQC o con la CQC scaduta. Lo stesso vale per le violazioni al Codice che prevedono perdita di punti.

 

Se l’infrazione è commessa da chi guida un veicolo che richiede oltre alla patente anche la CQC (o il CAP) la decurtazione dei punti viene fatta non sulla patente di guida ma sul documento di abilitazione professionale.

 

Questo già a partire dal 5 aprile 2008, ma solo per chi è in possesso di tale documento. Per chi non lo possiede - e fino all’entrata in vigore dell’obbligo (dal 5 aprile al 9 settembre 2008) - la decurtazione dei punti grava sulla patente di guida.

 

 

Approfondimenti:

 

 

Chi deve avere la C.Q.C.:

 

  • Obbligo di possedere la Carta di Qualificazione del Conducente per il trasporto di merci dal 10/09/09 per tutti i conducenti di veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria C o CE che effettuano come professione l'autotrasporto di cose, indipendentemente se si tratta di dipendente o titolare dell'azienda di trasporto. Non è richiesta, e non si può richiedere la cqc se si ha solo la patente di categoria B (trasporto di cose con veicolo fino a 35q.li di massa complessiva a pieno carico)

 

  • Obbligo di possedere la Carta di Qualificazione del Conducente per il trasporto di persone dal 10/09/08 per tutti i conducenti di veicoli per i quali era richiesta la patente di categoria D + KD (ora D + cqc persone) che effettuano come professione l'autotrasporto di persone. Per la conduzione di Taxi e NCC fino a 9 posti, rimane l'obbligo del KB.

 

 

Come ottenere la C.Q.C. per il terasporto merci:

 

  • C.Q.C Merci senza esami se il conseguimento della patente C è avvenuto entro il 09/09/09. In questo caso sarà sufficiente recarsi in autoscuola per farne richiesta presentando, oltre ai versamenti postali ed alla modulistica necessaria disponibile in ufficio, i seguenti documenti:

 1 Fotografia

Carta d'identità

Codice Fiscale

Patente posseduta

Permesso di soggiorno

(per cittadini extra-comunitari)

 

La richiesta può essere presentata fino al 06/04/2010, oltre questo termine, anche se la patente è rilasciata prima del 09/09/09, si dovranno sostenere i normali esami di conseguimento previo corso obbligatorio

( 260 ore di teoria + 20 ore di guida )

 

  • C.Q.C. Merci con esami se la patente C è stata conseguita dopo il 09/09/09. L'accesso agli esami avverrà solo dopo aver frequentato un corso di preparazione obbligatorio di 260 ore di teoria e 20 ore di guida per un totale di 280 ore.

 

 

Come ottenere la C.Q.C. per il trasporto di persone:

 

  • C.Q.C. Persone senza esami se il conseguimento del KD è avvenuto entro il 09/09/08. In questo caso sarà sufficiente recarsi in autoscuola per farne richiesta presentanto, oltre ai versamenti postali ed alla modulistica necessaria disponibile in ufficio, i seguenti documenti:

1 fotografia

Carta d'identità

Codice fiscale

Patente posseduta (D+KD)

Permesso di soggiorno

(per cittadini extra-comunitari)

 

Al momento del rilascio, verrà chiesta la consegna del certificato KD ai fini della revoca e contestualmente alla c.q.c. persone verrà rilasciato anche il KB in quanto compreso nel KD.

 

La richiesta può essere presentata fino al 06/04/2010, oltre questo termine, anche se il certificato KD è stato rilasciato prima del 09/09/08, si dovranno sostenere i normali esami di conseguimento previo corso obbligatorio

( 260 ore di teoria + 20 ore di guida )

 

 

Validità e rinnovo della C.Q.C.

 

  •  La C.Q.C., sia per trasporto merci che persone, è valida 5 anni dal conseguimento o, nel caso di rilascio per titoli (senza esami) 5 anni dall'entrata in vigore dell'obbligatorietà. (09/09/2013 per la c.q.c. persone, 09/09/2014 per la c.q.c. merci)

 

  • Il rinnovo dovrà essere fatto frequentando un corso obbligatorio di 35 ore o di 49 ore se si è titolari di c.q.c sia merci che persone. Si potrà iniziare il corso di rinnovo fino a 6 mesi prima della data di scadenza ma non più di 2 anni dopo la data di scadenza. Decorsi 2 anni dalla scadenza si dovrà frequentare il corso ma si dovranno sostenere anche gli esami.

 

 

I punti della C.Q.C.

 

  • Dal 08/08/2008 è valido il "serbatoio" punti della C.Q.C. Non vi è alcuna differenza nelle modalità di decurtazione punti rispetto alla patente normale, ovviamente, se le infrazioni verranno commesse durante la guida professionale di un veicolo pesante si potranno far decurtare i punti dalla CQC, se l'infrazione verrà commessa alla guida, di un'automobile o di un motociclo, i punti verranno decurtati dalla patente normale.
  • Il recupero punti della cqc, avrà le stesse modalità del recupero punti per la patente normale ma con argomenti specifici per la patente professionale C.Q.C.

 

 

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